10/04/2020 16:47 - Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare all’art. 7 – Requisiti di partecipazione – del Disciplinare prevede fra i Requisiti di idoneità professionale (a pena d’esclusione) “Iscrizione all’Albo dei gestori dei tributi ed entrate comunali, istituito presso il Ministero delle Finanze (in caso di associazione temporanea di imprese il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate)” SI RICHIEDE la modifica per il caso di associazione temporanea di imprese riportando l’obbligo solo in capo alla Mandataria. Tale previsione, a parere della scrivente, contrasta con il principio sancito dal Codice degli appalti relativo alla partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di derivazione comunitaria, finalizzato a garantire la massima partecipazione alle procedure di gara, permettendo al concorrente di poter qualificarsi alle procedure anche nei casi in cui siano carenti alcuni requisiti di partecipazione richiesti dall’amministrazione. Nei fatti l’oggetto dell’appalto è costituito sia dall’attività di back office e supporto alla gestione ordinaria dell’IMU/TASI/TARI, all’accertamento ed al contrasto all’evasione (vedasi punto a) art. 1 Capitolato d’oneri) che dalla concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e tasse locali (vedasi punti b) c) art.1 Capitolato d’oneri) e il requisito dell’iscrizione all’albo è necessario per le sole concessioni di funzioni amministrative, mentre non riguarda i servizi di supporto che invece possono essere forniti da tutti gli operatori economici sulla base dei requisiti richiesti ai sensi del codice dei contratti d.lgs. 50/2016. Il legislatore, con le norme sopra indicate, ha attribuito alla Stazione Appaltante uno specifico potere discrezionale che, però, non comprende la possibilità di escludere il modulo partecipativo del raggruppamento o anche solo limitarlo nei suoi connotati essenziali.
La disciplina dei raggruppamenti d’impresa in materia di contratti pubblici è finalizzata a consentire, attraverso il principio del cumulo dei requisiti, la partecipazione congiunta di una pluralità di operatori economici, anche di ridotte dimensioni, a gare di appalti di notevole entità. La disciplina è diretta a garantire alle imprese un ampio margine di libertà di organizzazione dei fattori produttivi, con effetti strutturalmente pro-concorrenziali, nonché di garanzia dell’imparzialità, della par condicio, di libera concorrenza, di non discriminazione e di proporzionalità. In tal senso richiamiamo le sentenze di seguito indicate: • T.A.R. Campania, sez. IV, 28/08/2018, n. 5292 “Questo perché la ratio del R.T.I. è quella di ampliare la platea dei possibili concorrenti, consentendo ai soggetti privi dei requisiti di partecipazione necessari di partecipare singolarmente alla procedura competitiva oppure di accedervi in associazione con altri operatori economici, anche al fine di acquisire esperienze ed elementi curriculari da poter spendere in successivi affidamenti; non avrebbe, quindi, senso limitare la partecipazione alle sole ATI i cui membri siano già in possesso singolarmente dei requisiti di capacità economica di accesso; una clausola di tal guisa sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016” • T.A.R. Lombardia, sez. IV, 11/12/2012, n. 3006 “La disciplina dei raggruppamenti d’impresa in materia di contratti pubblici è finalizzata, quindi, a consentire, attraverso il principio del cumulo dei requisiti, la partecipazione congiunta di una pluralità di operatori economici anche di ridotte dimensioni a gare di appalti di notevole entità e, al contempo, a consentire la realizzazione dell’appalto nell’interesse della stazione appaltante attraverso la valorizzazione dell’unione delle risorse e delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di più imprese, con ampliamento delle garanzie per la stessa stazione appaltante”.
Con riferimento alla vostra nota del 10/04/2020 Rf. 2020/065/MM, acquisita al protocollo dell’Ente n. 34917 del 15/04/2020, ed in particolare alla vostra richiesta di modifica dell’art. 7 del disciplinare delle gara in oggetto relativo ai Requisiti di partecipazione si comunica che codesta Stazione Appaltante, sentita l’avvocatura dell’Ente, visto il parere ANAC di precontenzioso n. 36 del 26/2/2014, visto il parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 269 del 14/3/2018, vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 435/2005, non modificherà il disciplinare di gara.
Pertanto il Requisito di idoneità professionale (a pena d’esclusione) “ Iscrizione all’Albo dei gestori dei tributi ed entrate comunali, istituito presso il Ministero delle Finanze” in caso di associazione temporanea di imprese deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate.
19/06/2020 15:42